L’ordinamento sportivo, soprattutto dopo la recente novella dell’art. 33 della Costituzione, gode di una propria autonomia rispetto all’ordinamento dello Stato. Esso dispone di un sistema di giustizia sportiva dotato di organi inquirenti, requirenti e giudicanti, la cui complessità è cresciuta in misura proporzionale al rilievo – anche economico e mediatico – che i processi sportivi hanno progressivamente assunto.

Per queste ragioni, l’ordinamento sportivo e le singole federazioni, sotto l’egida del CONI, si sono dotati di codici di giustizia sportiva che contengono norme sostanziali e processuali proprie di ciascun ordinamento settoriale. La comprensione delle regole che governano i diversi processi sportivi richiede quindi la conoscenza non solo di tali codici e delle norme interne delle federazioni, ma anche dei principi generali stabiliti dal CONI e, a monte, dall’ordinamento statale.

Un ruolo significativo è svolto, inoltre, dalle norme e dai principi sovranazionali elaborati dagli organismi sportivi internazionali cui aderiscono le federazioni (per il calcio, in particolare, FIFA e UEFA). Queste fonti contribuiscono a definire il quadro complessivo in cui si inserisce il processo sportivo italiano.

Sul piano dei rapporti con l’ordinamento statale, un punto di svolta è rappresentato dal decreto-legge n. 220/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 280/2003 (c.d. “salva calcio”). Tale intervento normativo ha introdotto la pregiudiziale sportiva, rafforzando l’autonomia del processo sportivo e sancendo la non impugnabilità, dinanzi agli organi della giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato), delle sanzioni disciplinari comminate in ambito sportivo.